CGA P 2010
Condizioni Generali d'Assicurazione per Privati
Qui può scaricare e stampare una versione compatta.
I. Informazione per il cliente
La sua assicurazione di protezione giuridica in un colpo d’occhio
Caro cliente
Lei ha scelto il nostro prodotto perché ha fiducia in noi. La ringraziamo. Questo opuscolo informativo le illu-strerà in breve la nostra impresa e i punti rilevanti del contratto. I diritti e gli obblighi contrattuali sono definiti nella proposta d'assicurazione o offerta, nella polizza, nelle condizioni generali ( CGA ) e particolari del contrat-to e nella legislazione applicabile.
Chi siamo ?
L'assicurazione di Protezione Giuridica DAS, una società per azioni con sede a Lucerna, è l'unica assicura-zione di protezione giuridica indipendente in Svizzera ( www.das.ch ). E' un'impresa del gruppo D.A.S., il più importante assicuratore di protezione giuridica in Europa. Se ha una vertenza all'estero, può approfittare della nostra esclusiva rete di servizio.
Non siamo né economicamente né personalmente legati ad un'altra assicurazione in Svizzera e pertanto siamo obbligati esclusivamente verso i nostri clienti. DAS è l'unico specialista di protezione giuridica in Svizzera che le garantisce in ogni caso la neutrale, oggettiva ed imparziale tutela dei suoi interessi.
Che cos'è un'assicurazione di protezione giuridica ?
L'assicurazione di protezione giuridica la protegge contro i rischi finanziari di una vertenza giuridica. Contro pagamento di un premio, DAS mette a disposizione le proprie prestazioni di servizio giuridico ( consulenza, patrocinio ) e assume le spese legali.
Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione 
dell'assicurazione di protezione giuridica ?
DAS consiglia in questioni giuridiche e sostiene in controversie giuridiche. Le materie assicurate e l'estensione della copertura di protezione giuridica derivano dalla proposta d'assicurazione o offerta, dalla polizza e dalle condizioni generali e particolari d'assicurazione.
Non esiste alcuna assicurazione di protezione giuridica che copre tutte le vertenze. Un'assicurazione senza esclusioni sarebbe molto costosa, mentre un'assicurazione troppo limitata non coprirebbe i rischi necessari. I nostri prodotti si adeguano in modo flessibile alle sue esigenze e la proteggono contro i problemi giuridici quo-tidiani. Le esclusioni e le limitazioni importanti sono evidenziate nelle nostre CGA.
In certi casi è prevista una franchigia contrattuale. Troverà i dettagli nelle CGA.
Quando inizia e quando termina la protezione assicurativa ?
Sussiste la copertura per i sinistri che avvengono durante la validità del contratto e che sono stati annunciati a DAS. In casi determinati vale un termine di attesa.
Quali sono gli obblighi in caso di sinistro ?
Lei deve
- notificare immediatamente ogni caso per il quale intende avvalersi del sostegno giuridico ;
- dare tutte le informazioni inerenti al caso ;
- mettere a disposizione l'intera documentazione e i mezzi di prova.
Senza il preventivo accordo di DAS, lei non è autorizzato a dare incarichi diretti ( p.es. ad avvocati o esperti ), altrimenti perde la protezione assicurativa !
Protezione dei dati
Per eseguire le nostre prestazioni dobbiamo gestire, elaborare e salvare dati. Si tratta di dati dei clienti ( nome, indirizzo, ecc. ), dati d'incasso ( entrate di premi, ecc. ) e dati di sinistro ( avvisi di sinistro, ecc. ). Questi dati sono conservati in forma elettronica e cartacea in base alle disposizioni legali.
I dati sono elaborati per l'esame delle indicazioni nella proposta assicurativa, per l'amministrazione dei con-tratti e la gestione dei sinistri.
Se necessario, i dati della gestione dei sinistri sono trasmessi a terze persone coinvolte ( assicurazioni, ecc. ).
Come si calcola il premio ?
Il premio dipende dalla copertura scelta. In caso di rateizzazione e di contratti di breve durata, possono essere fatturati supplementi.
Quando inizia e termina il contratto ?
La data di entrata in vigore e la durata contrattuale convenute sono indicate nella polizza. Se il contratto non è disdetto al più tardi 3 mesi prima della scadenza contrattuale, si rinnova per un ulteriore anno.
Oltre alla disdetta a scadenza esistono altre possibilità di disdetta. Ecco in breve le più importanti :
- se cambia il premio, durante la durata contrattuale ;
- nel corso di un caso assicurato, nel quale abbiamo effettuato delle prestazioni ;
- se lei nella proposta ha dato una risposta errata o sottaciuto un fatto. In tal caso siamo addirittura autoriz-zati a richiedere la restituzione delle nostre prestazioni !
Le occorrono ulteriori informazioni ?
Se desidera ulteriori informazioni o se qualcosa non è chiaro, si rivolga al suo consulente o al Servizio Giuridi-co più vicino ! Ci troverà anche su internet, sul sito 
www.das.ch.
II. Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione prevede una copertura privata, e/o circolazione, che può essere completata con diverse co-perture supplementari.
L'estensione e le condizioni della copertura assicurativa sono descritte nelle disposizioni comuni e particolari. Le disposizioni comuni sono valide in ogni caso, le disposizioni particolari solo se sono state espressamente pattuite nel contratto d'assicurazione.
III. Protezione Giuridica Privata
Articolo 1 - Persone assicurate
Gli assicurati sono coperti esclusivamente in qualità di persone private.
1. Protezione giuridica individuale
È assicurato lo stipulante.
2. Protezione giuridica familiare
Sono assicurati lo stipulante e le persone che vivono durevolmente nella stessa economia domestica.
3. Familiari con altro domicilio
Mediante convenzione complementare la copertura assicurativa può essere estesa ai familiari menzionati nella polizza con domicilio fuori dall'economia domestica comune.
Articolo 2 - Copertura di base
La DAS accorda la copertura assicurativa nei seguenti ambiti ( lista esaustiva ) :
1. 
Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità extracontrattuale, nei confronti del terzo responsa-bile, per danni corporali ( lesioni corporali, omicidio ) o materiali e i pregiudizi patrimoniali che ne sono la con-seguenza diretta. A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.
Non sono coperte le vertenze in relazione con
a ) 
danni materiali a immobili ( salvo convenzione particolare ai sensi dell'art. 3 cifra 1 ) ;
b ) 
pretese avanzate in concorso oppure in alternativa a pretese contrattuali.
2. 
Aiuto alle vittime di reati
Le pretese di risarcimento danni ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, non-ché, a questo scopo, l'intervento attivo nella procedura penale.
3. Diritto dei pazienti
La difesa dell'assicurato in qualità di paziente, in caso di litigio con un medico, un ospedale o qualsiasi altra istituzione medica, a seguito di un errore di trattamento.
4. Diritto penale e penale-amministrativo
La difesa dell'assicurato davanti ai tribunali o ad altre autorità penali, allorquando è accusato di aver commesso un reato per negligenza.
Se l'assicurato è accusato di un reato intenzionale, le prestazioni assicurate saranno rimborsate al termi-ne della procedura a condizione che, con una sentenza definitiva :
a ) 
sia riconosciuta una situazione di legittima difesa o uno stato di necessità ;
b ) 
l'assicurato sia assolto ;
c ) 
sia decretato un non luogo a procedere. La copertura non è accordata, se l'abbandono del procedi-mento è la conseguenza del versamento di una somma di denaro al querelante o a un terzo.
Non sono assicurate le procedure in relazione con la proprietà immobiliare ( è riservata la copertura complemen-tare ai sensi dell'articolo 3 cifra 1 ).
5. Diritto assicurativo
La difesa dell'assicurato in caso di litigi con istituti di assicurazione privati o pubblici, casse malati e casse pensioni, presso le quali è assicurato ( concernente la proprieta immobiliare solo se è stata stipulata la coper-tura supplementare secondo Art. 3 cifra 1 ).
6. Diritto di locazione :
Vertenze in materia di diritto di locazione con il locatore
• 
concernenti il suo domicilio privato all'indirizzo indicato nella polizza ;
• 
dei relativi garage e posteggi allo stesso indirizzo ;
• 
di un giardino familiare ;
• 

di alloggi di vacanza con durata di locazione fino a 
6 mesi.
La copertura assicurativa può essere estesa, tramite convenzione particolare, ad altri oggetti di locazione.
7. Diritto del lavoro
Vertenze in materia di diritto di lavoro contro il datore di lavoro.
Sono escluse le vertenze tra il datore di lavoro ed i membri della direzione o del consiglio d'amministrazione ( è riservata la convenzione complementare ai sensi dell'articolo 3 cifra 3 ).
8. Diritto contrattuale
Vertenze a seguito di inadempimento o esecuzione incompleta di contratti di diritto delle obbligazioni con-cernente merci e servizi che sono destinati all'uso personale o familiare dell'assicurato e che non sono in rela-zione con la sua attività professionale o commerciale principale o accessoria.
A dipendenza della variante scelta, la copertura è data a partire dai seguenti valori litigiosi minimi :
| Basic | Classic | Top | |
| Valore litigioso minimo | CHF 600.- | CHF 300.- | nessuna limitazione |
Sono escluse le vertenze contrattuali in relazione con :
a ) 
l'acquisto e l'alienazione di immobili e terreni ;
b ) 
la costruzione, la trasformazione o la demolizione di beni immobiliari ( è riservata la convenzione comple-mentare ai sensi dell'articolo 3 
cifra 1 ) ;
c ) 
la messa in pegno di beni immobiliari o terreni ;
d ) 
carte valore e partecipazioni, affari bancari e di borsa, speculazioni e contrattazioni a termine, giochi e scommesse come pure con l'investimento o la gestione di valori patrimoniali.
9. Diritto di vicinato
Vertenze con un vicino direttamente confinante derivanti da immissioni eccessive di fumo, gas, odori o rumori ( lista esaustiva ), a condizione che :
a ) 
il litigio riguardi il fondo situato al domicilio privato dell'assicurato o un altro oggetto locato, indicati nella polizza e che
b ) 
il litigio derivi dal diritto privato e sia di competenza di un tribunale civile.
10. Contratti modello
DAS mette a disposizione modelli generali in lingua tedesca, francese e italiana per i seguenti contratti ( enumerazione esaustiva ) :
Contratto di collaborazione - contratto di compravendita - contratto di mutuo - cessione di credito ( cessione ) rescissione contrattuale - procura - transazione.
I modelli generali sono basati sul diritto svizzero. Essi devono essere adeguati dall'utente alle circo-stanze concrete.
11. Informazione giuridica
Al di fuori dei settori enumerati alle cifre 1 a 9, l'assicurato ha diritto ad una consulenza giuridica unica per ogni questione nei seguenti campi : diritto svizzero delle persone, delle successioni, della famiglia, segnata-mente in materia di divorzio.
Articolo 3 – Coperture supplementari
Mediante convenzione particolare la copertura assicurativa può essere estesa ai seguenti ambiti :
1. Protezione giuridica per proprietario di immobili
Per gli immobili indicati nella polizza, DAS accorda la copertura assicurativa nei seguenti ambiti ( enumerazione esaustiva ) :
a ) 
Risarcimento danni : Pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità extracontrattuale, nei con-fronti del terzo responsabile, per danni materiali nonché per i pregiudizi patrimoniali che ne sono la conse-guenza diretta. A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.
Non sono assicurate le vertenze in relazione 
con delle pretese che sono avanzate in concorso oppure in alterna-tiva a pretese contrattuali.
b ) 
Diritto penale : La difesa penale dell'assicurato davanti ai tribunali o ad altre autorità penali allorquan-do è accusato di aver commesso un reato per negligenza.
Se l'assicurato è accusato di un reato intenzionale, le prestazioni assicurate saranno rimborsate al termine della procedura a condizione che, con una sentenza definitiva :
• 
sia riconosciuta una situazione di legittima difesa o uno stato di necessità ;
• 
l'assicurato sia assolto ;
• 
sia decretato un non luogo a procedere. La copertura non è accordata, se l'abbandono del procedi-mento è in relazione con il versamento di una somma di denaro al querelante o ad un terzo.
c ) 
Diritto assicurativo : le vertenze con istituti d'assicurazione privati e pubblici.
d ) 
Diritto del lavoro : le vertenze di diritto del lavoro tra il proprietario dell'immobile e gli impiegati, ai quali incombe la manutenzione dell'immobile assicurato ( custode, giardiniere ).
e ) 
Diritto di vicinato : le vertenze con un vicino direttamente confinante che si fondano sulle disposizioni del diritto privato di vicinato.
f ) 
Costruzione interna o trasformazione interna : vertenze derivanti da mandato semplice e contratto d'appalto che concernono la costruzione o la trasformazione interna a condizione che non sia necessaria un'autorizzazione ufficiale.
g ) 
Diritti reali : le vertenze in relazione con delle servitù o degli oneri fondiari iscritti a Registro Fondiario.
h ) 
Proprietà per piani : vertenze sorte tra l'assicurato ed un altro comproprietario concernenti la ripartizio-ne delle spese comuni.
i ) 
Confini : le vertenze che concernono i confini dell'immobile.
j ) 
Espropriazione : le vertenze che concernono l'espropriazione formale dell'immobile.
2. Protezione giuridica per locatore
Le vertenze relative al diritto di locazione e affitto tra l'assicurato ed i locatari e affittuari degli immobili indicati nella polizza.
3. 
Diritto di lavoro per membri di direzione e consiglieri d'amministrazione :
Vertenze in materia di diritto di lavoro in qualità di membro di direzione o del consiglio d'amministrazione fino ad un valore litigioso di CHF 300'000. Se il valore litigioso è superiore a questo importo, le spese sono assunte pro rata, ovvero in base al rapporto tra il valore assicurato e il valore litigioso effettivo. Il valore litigio-so determinante corrisponde al totale delle pretese ( compresa la domanda riconvenzionale ) e non unicamen-te alle eventuali conclusioni parziali.
Articolo 4 - Esclusioni
Non esiste alcuna copertura assicurativa nelle materie non menzionate nelle condizioni generali d'assicurazione. Inoltre, nessuna copertura è accordata nei seguenti casi :
1. 
Litigi in relazione con un'attività lucrativa indipendente, o ogni altra attività a scopo lucrativo che non derivi da un rapporto di lavoro.
2. 
Le pretese cedute all'assicurato e la difesa contro le pretese derivanti da obbligazioni di altre persone, as-sunte dall'assicurato ;
3. 
Le opposizioni a progetti di costruzione, la realizzazione forzata d'immobili, l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, nonché le vertenze in relazione con il diritto pubblico della pianificazione del territorio e il raggrup-pamento di terreni ;
4. 
Difesa contro pene convenzionali o pretese di risarcimento extracontrattuali ;
5. 
Litigi relativi a delle pretese di responsabilità contro gli organi di società ;
6. 
Vertenze tra l'assicurato ed il proprio assicuratore di protezione juridica ;
7. 
Vertenze con avvocati, periti o altri mandatari intervenuti nell'ambito di un sinistro coperto dalla DAS ;
8. 
In caso di litigi o conflitti d'interesse tra persone assicurate dalla stessa polizza ( questa esclusione non si applica allo stipulante stesso ) ;
9. 
Vertenze che riguardano l'assicurato in qualità proprietario, detentore, conducente, acquirente, venditore, contraente di leasing, comodatario o locatario di veicoli terrestri, di natanti o di aeromobili ( salvo biciclette, ciclo-motori, natanti senza motore, barche a vela con superficie della vela inferiore a 15 mq, nonché barche a motore fino a 8 CV/5,88 KW, parapendii, paracaduti, deltaplani ) ;
10. 
Litigi consecutivi alla partecipazione attiva a tafferugli o a risse, come pure legati a reati contro l'onore ;
11. 
Litigi in relazione con il diritto delle associazioni, delle fondazioni, delle cooperative e delle società ;
12. 
Vertenze in relazione con privazione della liberta a scopo di assistenza ;
13. 
Vertenze legate a eventi bellici, sommosse, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di ogni genere, ter-remoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologia.
IV. Protezione Giuridica Circolazione
Articolo 5 – Persone e veicoli assicurati
1. Protezione giuridica individuale
Sono assicurati :
a ) lo stipulante in qualità di :
• 
proprietario o detentore di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, mobilhomes, rimorchi, motociclette, ciclomotori o biciclette ;
• 
conducente di qualsiasi veicolo a motore stradale o ferroviario ;
• 
pedone o passeggero di un mezzo di trasporto privato o pubblico ;
b ) 
ogni conducente o passeggero di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, mobilhomes, motociclette, ciclomotori, compresi i veicoli di sostituzione, immatricolati a nome dello stipulante ;
c ) 
ogni conducente e passeggero di un veicolo di cui alla lett. b ) noleggiato dallo stipulante.
2. Protezione giuridica familiare
Sono assicurati :
a ) 
lo stipulante e tutte le persone che vivono durevolmente nella stessa economia domestica in qualità di :
• 
proprietario o detentore di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, mobilhomes, rimorchi, motociclette, ciclomotori o biciclette ;
• 
conducente di qualsiasi veicolo a motore stradale o ferroviario ;
• 
pedone o passeggero di un mezzo di trasporto privato o pubblico ;
b ) 
ogni conducente o passeggero di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, mobilhomes, motociclette, ciclomotori, compresi veicoli di sostituzione, immatricolati a nome dell'assicurato ai sensi della lett. a ) ;
c ) 
ogni conducente e passeggero di un veicolo ai sensi della lett. b ), noleggiato dall'assicurato.
Articolo 6 - Copertura di base
DAS accorda la copertura assicurativa nei seguenti ambiti ( lista esaustiva ) :
1. Risarcimento danni
Le pretese di risarcimento del danno dell'assicurato a seguito di :
• 
un incidente della circolazione stradale ;
• 
furto o danneggiamento di un veicolo assicurato.
A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.
2. 
Aiuto alle vittime di reati
Le pretese secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, nonché, a questo scopo, l'intervento attivo nella proceura penale.
3. Diritto penale
La difesa penale a seguito di violazioni delle prescrizioni legali relative alla circolazione stradale.
4. Licenza di condurre / di circolazione
La difesa in caso di litigi con le autorità amministrative svizzere o del Principato del Liechtenstein in rela-zione con la revoca o con la restituzione della licenza di condurre o di circolazione.
5. Imposte
Vertenze concernente la tassazione di veicoli immatricolati.
6. Diritto assicurativo
La difesa dell'assicurato in caso di litigi con istituti di assicurazione privati o pubblici a seguito di un inci-dente della circolazione, o in relazione con un veicolo immatricolato a suo nome. Il termine di attesa previsto all'art. 11 cifra 2 non è applicabile.
7. Diritto contrattuale
Vertenze contrattuali a seguito di inadempimento o esecuzione incompleta di contratti di diritto delle ob-bligazioni concernente veicoli destinati all'uso privato o familiare dell'assicurato. Il termine di attesa previsto all'articolo 11 cifra 2 non è applicabile.
Sono escluse dalla copertura le vertenze derivanti da contratti che l'assicurato conclude a titolo commerciale nell'ambito di un'attività lucrativa principale o accessoria ( come garagista, commerciante di veicoli, locatore di veicoli, ecc. ).
Articolo 7 – Coperture supplementari
Mediante convenzione complementare, la copertura assicurativa può essere estesa ai seguenti rischi :
1. 
litigi in relazione con la partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti ;
2. 
litigi in relazione con natanti ;
3. 
i litigi in relazione con aeromobili, fino ad un peso di decollo di 5,7 t ;
Le disposizioni previste dall'articolo 6 si applicano per analogia ai rischi particolari.
Articolo 8 - Esclusioni
Nessuna copertura è accordata nelle materie non menzionate nelle condizioni generali d'assicurazione. Inoltre, nessuna copertura è accordata nei seguenti casi :
1. 
Vertenze tra l'assicurato ed il proprio assicuratore di protezione giuridica ;
2. 
Litigi con avvocati, periti o altri mandatari intervenuti nell'ambito di un sinistro coperto dalla DAS ;
3. 
Litigi o conflitti d'interesse tra persone assicurate dalla stessa polizza ( questa esclusione non si applica allo stipulante stesso ) ;
4. 
Difesa contro pretese di risarcimento danni o pene convenzionali ;
5. 
Quando l'assicurato conduce un veicolo senza essere in possesso di una licenza di condurre valida o quan-do non è autorizzato a condurre il veicolo in oggetto ;
6. 
Vertenze legate a eventi bellici, sommosse, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di ogni genere, ter-remoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologia ;
7. 
Salvo convenzione particolare, in caso di litigi in relazione con partecipazione a gare o a competizioni non-ché ai relativi allenamenti ;
8. 
Salvo convenzione particolare, in caso di litigi in relazione con natanti e aeromobili.
V. Disposizioni comuni
Articolo 9 – Prestazioni assicurate
1. 
Oltre all'assistenza fornita dai propri servizi giuridici, la DAS prende a carico i seguenti costi, a dipenden-za della variante scelta ( lista esaustiva ) :

2. 
Se, in un caso coperto, all'assicurato è riconosciuta ( giudizialmente ) una pretesa o una pretesa è ricono-sciuta per iscritto dalla controparte, DAS intraprende i seguenti passi ( enumerazione esaustiva ) :
a ) 
Esecuzione in via di pignoramento e realizzazione del pegno : domanda di esecuzione, istanza di ri-getto, domanda di proseguimento dell'esecuzione, domanda di pignoramento ;
b ) 
Esecuzione in via di fallimento : domanda di esecuzione, istanza di rigetto, domanda di proseguimento dell'esecuzione in via di fallimento.
Sono escluse le procedure esecutive nei confronti di debitori a carico dei quali sono già stati emessi attestati di carenza beni o la cui situazione di sovraindebitamento risulta dall'estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti.
3. 
Qualora più sinistri derivano dallo stesso evento di base ( art. 11 cifra 3 ), lo stipulante e le persone rien-tranti nella sua assicurazione dispongono della somma massima assicurata una sola volta.
4. 
Qualora più assicurati sono coinvolti nello stesso evento di base, la DAS è autorizzata a limitare le pre-stazioni alla trattazione extragiudiziaria e alla conduzione di una necessaria procedure pilota.
5. 
In caso di sinistro al di fuori dell'UE/EFTA, la DAS non fornisce la propria assistenza, bensì rimborsa all'assicurato le spese di tutela nei limiti della cifra 1.
6. 
Le indennità ottenute in via giudiziaria o extragiudiziaria a favore dell'assicurato spettano alla DAS fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite. In caso di transazione, la DAS prende a carico la parte delle spese che, in caso di soccombenza, sarebbe a carico dell'assicurato. Accordi tra le parti in deroga a queste regole, non vincolano la DAS, salvo preventivo consenso.
7. 
Non sono assicurati le seguenti spese :
a ) 
pactum de quota litis ( onarario in funzione o 
in percentuale del risultato ottenuto ;
b ) 
multe e pene convenzionali ;
c ) 
le spese per analisi del sangue o simili, nonché per controlli medici ordinati nell'ambito di un'istruttoria penale o da un'autorità amministrativa ;
d ) 
risarcimento danni e torto morale ;
e ) 
i costi che sono a carico del responsabile o del suo assicuratore. Le prestazioni versate a questo titolo dalla DAS costituiscono degli anticipi e devono essere rimborsate dall'assicurato.
f ) 
le spese che un altro fornitore di prestazioni è obbligato ad assumere ( per colpa, contratto o legge, sussi-diarietà delle prestazioni di protezione giuridica ).
Articolo 10 - Validità territoriale
La validità territoriale dipende dalla variante di copertura stipulata. Sono coperti unicamente i sinistri di compe-tenza territoriale dei tribunali e delle autorità amministrative dei paesi indicati, se è applicato il relativo diritto territoriale. Sono riservate le eccezioni contenute nelle disposizioni particolari.
| Basic | Classic | Top | |
| Validità 
territoriale | Svizzera, Principato del Liechtenstein | EU/EFTA | Mondo intero |
Articolo 11 – Validità temporale
1. La copertura assicurativa è data, se
• 
l'evento alla base del sinistro si verifica durante la durata di validità del contratto, e
• 
il bisogno di protezione giuridica è annunciato a DAS prima della scadenza del contratto.
2. 
Per vertenze contrattuali, la copertura assicurativa inizia alla scadenza di un termine di 90 giorni, decor-rente dall'entrata in vigore del contratto d'assicurazione e in caso di litigi con l'assicurazione invalidità, dopo un termine di 12 mesi ( termine di attesa ). Il termine di attesa non è applicabile
a ) 
alle vertenze in relazione con infortuni che si verificano durante questo periodo
b ) 
in caso di cambiamento da un altro assicuratore di protezione giuridica a DAS - senza interruzione di copertura - se per l'evento annunciato sussisteva la medesima copertura presso il primo assicuratore.
3. 
E' considerato evento alla base del sinistro :
a ) 
In materia di risarcimento danni e di aiuto alle vittime di reati : l'evento che fonda una pretesa di risar-cimento ;
b ) 
In materia di diritto assicurativo :
• 
l'evento che fonda un diritto a delle prestazioni ;
• 
in caso d'invalidità, l'infortunio o l'inizio dell'incapacità lavorativa dovuta a malattia ;
• 
per le controversie che non riguardano delle indennità : il momento della violazione della legge o del contratto ;
c ) 
in materia di diritto penale ed amministrativo : il momento della prima infrazione ;
d ) 
in materia di diritto di vicinato : prime divergenze verbali o scambio di corrispondenza, nel quale sono espresse delle posizioni contrastanti nell'ambito dei rapporti di vicinato.
e ) 
in materia di informazione giuridica : il momento dell'evento che comporta il bisogno di consulenza ;
f ) 
negli altri settori giuridici : il momento della prima violazione legale o contrattuale.
Articolo 12 – Inizio e fine dell’assicurazione
1. 
Il contratto entra in vigore dalla data specificata nella polizza d'assicurazione. Alla sua scadenza l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non sia disdetta per iscritto con almeno tre mesi di preavviso dalla scadenza contrattuale.
2. 
Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio legale all'estero, l'assicurazione si estingue al termine del perio-do assicurativo in corso.
Articolo 13 – Pagamento del premio
1. 
I premi si intendono per la durata di un anno e sono esigibili il giorno indicato nella polizza.
2. 
In caso di dilazione di pagamento, il premio annuo rimane integralmente dovuto. Per ogni rata è fissato un termine di pagamento. Il ritardo nel pagamento di una sola rata, rende esigibile l'intero premio annuo. La DAS può prelevare un supplemento di premio.
Articolo 14 – Conteggio del premio
1. 
Se il conteggio dei premi si basa su fattori variabili, l'assicurato deve comunicare alla DAS i dati necessari prima della scadenza del premio. Il premio relativo al periodo assicurativo successivo sarà determinato in base a queste indicazioni.
2. 
Se l'assicurato omette di comunicare i dati necessari, il conteggio del premio è stabilito sulla base delle indicazioni dell'anno precedente. Inoltre, la DAS applicherà un aumento del 20% sul premio calcolato per il presunto aggravamento del rischio.
Articolo 15 – Modifica della tariffa
1. 
Per la durata contrattuale fissata nella polizza assicurativa, DAS garantisce all'assicurato il mantenimento dell'ammontare del premio.
2. 
Se DAS modifica la tariffa, il nuovo premio è applicato al più presto dopo la scadenza della durata contrat-tuale convenuta. DAS comunica l'importo del nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della scadenza.
3. 
L'assicurato ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire a DAS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. In caso contrario, la nuova tariffa è conside-rata accettata.
Articolo 16 – Comunicazioni
1. 
L'assicurato deve indirizzare tutte le comunicazioni alla Direzione della DAS o ad una delle sue Agenzie.
2. 
Le comunicazioni della DAS allo stipulante sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto alla DAS.
Articolo 17 – Foro e diritto applicabile
1. 
Il foro competente per un'eventuale azione giudiziaria nei confronti della DAS, è al domicilio in Svizzera dell'assicurato o alla sede di DAS.
2. 
A complemento alle presenti Condizioni generali d'assicurazione ( CGA ), sono applicabili le disposizioni del diritto svizzero delle assicurazioni.
VI. Bisogno di protezione giuridica
Articolo 18 – Dichiarazione di sinistro
L'assicurato notifica immediatamente a DAS ogni caso che può dare luogo ad una prestazione. Egli trasmette senza indugio tutti gli atti e tutte le informazioni concernenti il caso ( corrispondenza, citazioni, sentenze e de-cisioni con le buste d'intimazione, ecc. ).
Articolo 19 - Gestione di un sinistro
1. 
I servizi giuridici della DAS informano l'assicurato dei propri diritti e difendono i suoi interessi al fine di ottenere il migliore risultato possibile. A questo scopo, l'assicurato conferisce alla DAS pieni poteri.
2. 
L'assicurato delega la gestione della pratica esclusivamente a DAS. Senza accordo preventivo della DAS, l'assicurato si astiene dal conferire incarichi ad avvocati, esperti, ecc., dall'avviare procedure, dall'inoltrare ricorsi e dal concludere transazioni. Egli si astiene altresì dal pattuire onorari con l'avvocato incaricato.
3. 
DAS può proporre une procedura di mediazione ; l'assicurato s'impegna a partciparci attivamente.
4. 
Se, a seguito di un conflitto d'interessi ( rappresentanza di più assicurati con interessi divergenti ) o, in caso di procedura giudiziaria o amministrativa, il patrocinio da parte di un avvocato esterno è necessario ( monopolio degli avvocati ), l'assicurato può scegliere liberamente un avvocato, nella propria circoscrizione giudiziaria, che disponga dei necessari requisiti. Se DAS respinge l'avvocato desiderato, l'assicurato propone tre avvocati attivi in differenti studi legali nella propria circoscrizione. DAS ne sceglie uno. Il rifiuto di un legale non deve essere motivato.
5. 
La DAS si riserva la facoltà di limitare la conferma di copertura a determinati passi giuridici o fasi della procedura.
6. 
DAS si riserva il diritto di delegare la fornitura di singole prestazioni ad un rappresentante esterno.
7. 
L'assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti della DAS.
Articolo 20 – Protezione dei dati
1. 
L'assicurato autorizza la DAS a trattare i dati necessari alla liquidazione del sinistro. Se necessario, i dati saranno comunicati a terzi interessati in Svizzera e all'estero, segnatamente, a coassicuratori e riassicuratori.
2. 
In caso di regresso nei confronti di un terzo civilmente responsabile, l'assicurato autorizza la DAS a co-municare al terzo o al suo assicuratore di responsabilità civile, i dati necessari per l'esercizio del diritto.
3. 
L'assicurato autorizza il personale medico presso il quale è in cura, a fornire alla DAS, su richiesta, tutti i dati necessari alla trattazione del sinistro e, a tale scopo, libera espressamente queste persone dal segreto professionale.
4. 
DAS è autorizzata a raccogliere informazioni utili al caso presso gli uffici pubblici e a consultare i relativi atti ufficiali.
5. 
DAS si impegna a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni acquisite.
Articolo 21 – Divergenze di opinione
1. 
Se, nel corso della trattazione di un sinistro coperto, fra la DAS e l'assicurato sopravviene una divergenza di opinioni relativamente alle misure da adottare, oppure se la DAS rifiuta le proprie prestazioni per una misu-ra che la compagnia assicurativa reputa priva di possibilità di successo, la DAS comunica all'assicurato, per iscritto e motivandone le ragioni, il rifiuto ad intervenire. La DAS informa l'assicurato della possibilità di avviare la seguente procedura arbitrale.
2. 
Alla ricezione della predetta comunicazione, l'assicurato deve prendere egli stesso tutte le necessarie misure a tutela dei propri interessi. La DAS declina ogni responsabilità, segnatamente, per le conseguenze di un termine non rispettato. L'assicurato deve notificare a DAS entro un termine di 30 giorni la sua intenzione di ricorrere ad un arbitrato.
3. 
In caso di ricorso alla procedura arbitrale, l'assicurato e la DAS designano di comune accordo un arbitro unico. L'arbitro decide con procedura sommaria, non formalista, che comporti un solo scambio di allegati. Le relative spese seguiranno la soccombenza. Per il resto, la procedura arbitrale è retta dalle disposizioni del Concordato intercantonale sull'Arbitrato.
4. 
Se l'assicurato, malgrado il rifiuto delle prestazioni, intraprende a sue spese un processo e ottiene un risultato migliore rispetto alla soluzione proposta dalla DAS, oppure rispetto alla decisione resa in sede di pro-cedura arbitrale, la DAS prende a suo carico le spese conseguenti all'iniziativa dell'assicurato, nei limiti delle Condizioni Generali d'Assicurazione.
Articolo 22 – Violazione degli obblighi contrattuali
La violazione colposa di obblighi contrattuali autorizza DAS a declinare la propria garanzia.
Articolo 23 – Disdetta in un caso giuridico
1. 
Nell'ambito di un caso coperto, per il quale è stata richiesta la protezione giuridica, sia DAS che l'assicurato possono recedere dal contratto, al più tardi al momento dell'esecuzione dell'ultima prestazione assicurata.
2. 
Se il contratto è disdetto, la copertura di DAS cessa 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta all'altra parte.
